(ai sensi della L.R. n. 11 DEL 23/10/2007 e del regolamento regionale n. 2 DEL 22/02/2013)

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento di Organizzazione

Il presente Regolamento disciplina aspetti di gestione e organizzazione dell’A.S.P. Istituti Runiti di Assistenza all’Infanzia (di seguito indicata come “A.S.P.”), in conformità alle leggi vigenti e in attuazione delle disposizioni statutarie.

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Responsabilità di indirizzo e controllo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita la funzione di indirizzo dell’attività dell’A.S.P. nell’ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale e dallo Statuto formulando, attraverso l’adozione di regolamenti e deliberazioni di indirizzo, direttive e criteri di massima ai quali il Direttore dovrà attenersi nell’esercizio delle funzioni gestionali di propria competenza; tali direttive costituiscono altresì il quadro di riferimento per la verifica dei risultati della gestione.
Al Direttore spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
Il Consiglio di Amministrazione esercita l’attività di controllo in ordine all’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo adottati, anche attraverso la verifica dei risultati e l’analisi di eventuali scostamenti relativamente ai programmi aziendali definiti.
Al fine di garantire al Consiglio di Amministrazione l’effettivo esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, ciascun Consigliere può autonomamente:
a) chiedere informazioni inerenti l’attività dell’A.S.P., direttamente al Direttore nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003;
b) prendere visione di documenti di natura amministrativa, tecnica, contabile, nonché di richiederne al Direttore il rilascio in copia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003;

Art. 2 – Programmazione per obiettivi

La struttura aziendale assume, quale sistema per la propria attività e per l’impiego delle risorse, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per progetti. Adotta, conseguentemente, le soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ottimizzando i costi.
Gli obiettivi sono formulati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle effettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La valutazione dei risultati dell’attività opera con i criteri e secondo le modalità stabilite dal Titolo III del presente regolamento.
Ai fini della verifica dei risultati sono presi in considerazione – in particolare – i criteri di efficienza ed efficacia, intendendosi:
– per efficienza: la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
– per efficacia: la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.

Art. 3 – Atti fondamentali di programmazione aziendale

Costituisce atto fondamentale di programmazione aziendale adottato dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio annuale e Pluriennale di previsione.

Art. 4 – Direttore: Nomina e Requisiti

Ai sensi dello Statuto dell’ASP, il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell’ASP, con incarico fiduciario. Il rapporto di lavoro del direttore e’ regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
In caso di scioglimento o interruzione anticipata del Consiglio di Amministrazione al fine di evitare all’Azienda un immediato vuoto gestionale, ed esclusivamente a tali fini, l’incarico da direttore è prorogato per un periodo massimo di novanta (90) giorni successivi dalla data di decorrenza della nomina del Consiglio di Amministrazione o di sua anticipata cessazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione neo costituito. L’eventuale rinnovo dell’incarico di Direttore dovrà essere convalidato dal nuovo Consiglio entro 90 gg. dal suo insediamento.
Qualora l’incarico sia attribuito a dipendente di ruolo, quest’ultimo è collocato in aspettativa senza assegni e con diritto alla conservazione del posto.
Il Direttore deve possedere professionalità, capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base del titolo di studio, del curriculum professionale, dei risultati e delle esperienze acquisite in ruoli o funzioni tecniche e\o gestionali maturate in realtà organizzative pubbliche o private.
Il Direttore individua tra il personale con adeguata qualifica dirigenziale, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo e programmato, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. In questo caso il sostituto del Direttore si limita ad intervenire nelle materie più urgenti, su atti non prorogabili e/o contingenti e comunque necessari a garantire la continuità operativa delle strutture e degli uffici e dei servizi dell’ASP.

Art. 5 – Direttore: Recesso

L’ASP si riserva la facoltà di recesso, previo provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, nel caso di inosservanze ed inadempienza di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di comportamenti che determinino danno di immagine per l’ASP o difficoltà di rapporti con gli enti territoriali di riferimento e comunque nel caso del venir meno del rapporto fiduciario. Il preavviso, in caso di recesso da parte dell’ASP., è fissato in due mesi.
Al Direttore è consentito recedere dal contratto previo preavviso minimo di 2 mesi.

Art. 6 – Direttore: Compenso

Al Direttore compete un compenso forfettario, a titolo di rimborso spese, pari a € 3.000,00.

Art. 7 – Direttore: Competenze

Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto oltre a svolgere i compiti previsti dallo Statuto, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.
Nell’ambito degli obiettivi gestionali fissati dal Consiglio di Amministrazione il Direttore è dotato della più ampia autonomia nell’organizzazione dei servizi e degli uffici
dell’Azienda, nella gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie, nell’acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari.
Le funzioni descritte nel presente articolo possono essere integrate con il provvedimento di nomina. In ogni caso, ad esso competono:
– la responsabilità complessiva della gestione delle attività dell’ASP, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
– l’adozione di provvedimenti atti ad assicurare e migliorare l’efficienza dei servizi aziendali, con particolare attenzione all’ utilizzo delle risorse umane e materiali;
– la definizione di eventuali Regolamenti interni necessari per il funzionamento dell’Azienda da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
– la proposta da formulare al Consiglio d’Amministrazione per i documenti di programmazione economica annuale e pluriennale;
– la determinazione della struttura organizzativa dell’Ente nonché la Pianta Organica da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
– la sottoscrizione dei contratti di servizio approvati dal Consiglio di Amministrazione;
– la presidenza nelle commissioni di concorso per le assunzioni;
– la cura, il raccordo e l’interazione con il Consiglio di Amministrazione e l’attuazione delle deliberazioni;
– la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi gestionali;
– l’elaborazione delle proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione circa i provvedimenti necessari a garantire l’operatività, la funzionalità e la valorizzazione ottimale delle risorse umane, economiche e finanziarie dell’A.S.P.;
– la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti, rilevando le criticità ed intervenendo su di esse per ripristinare le condizioni necessarie al conseguimento dei risultati previsti riferendone periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
– la predisposizione dei conti consuntivi e il costante riaggiornamento delle previsioni annuali;
– la responsabilità del perseguimento degli obiettivi di qualità nel rispetto degli standard stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
– l’assunzione di tutti gli atti di gestione che impegnano l’Azienda verso l’esterno che lo statuto e i regolamenti non affidano esplicitamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– il potere-dovere di vigilanza, in particolare quello di sostituzione in caso di inadempienze, intempestività o inefficienze del personale assegnato;
– tutti gli adempimenti connessi agli interventi di assistenza diretta e indiretta e agli interventi di assistenza educativa di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Articolo 8 – Revisore contabile

E’ istituita la figura del revisore contabile, il quale verrà scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali nel rispetto dell’art. 34 del regolamento regionale n. 2/2013, mediante avviso pubblico affisso all’albo pretorio del Comune di Massa Lubrense per sorteggio e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione che lo nomina.
Il compenso da erogare al Revisore contabile è stabilito in € 1.500,00.

TITOLO II
CONTROLLI INTERNI

Art. 9 – Valutazione del Direttore

La valutazione del Direttore, in quanto figura apicale che risponde all’Organo di indirizzo politico, è diretta competenza del Consiglio di Amministrazione, che si esprime in merito su proposta del Presidente.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore presenta una relazione illustrante gli elementi più significativi delle attività poste in essere nell’anno precedente, anche con riferimento agli obiettivi assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione per l’anno di riferimento.

Art. 10 – Valutazione del personale non dirigente

La valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal personale compete al Direttore. La valutazione avviene annualmente secondo criteri definiti ai sensi dei vigenti CC.C.N.L. dei rispettivi Comparti. In ogni caso, si dovrà prevedere la preventiva individuazione dei criteri di valutazione che dovranno essere comunicati dal soggetto valutatore al soggetto valutato prima dell’inizio dell’anno di riferimento. Le valutazioni annuali saranno raccolte nel fascicolo personale dell’interessato.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 11 – Struttura aziendale – Dotazione organica

Spetta al Consiglio di Amministrazione definire, con apposito atto deliberativo adottato su proposta del Direttore, l’articolazione della struttura aziendale, la dotazione organica e la dotazione di risorse economiche e strumentali.
La dotazione organica è definita in relazione agli assetti organizzativi dell’A.S.P., al fabbisogno di risorse umane ed evidenzia la suddivisione del personale sulla base dei sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.
Gli incarichi possono essere revocati:
a) in caso di inosservanza delle direttive impartite dal Direttore;
b) per responsabilità particolarmente grave o reiterata.

Art. 12 – Atti di organizzazione

Le competenze e le modalità di funzionamento dell’A.S.P. sono determinate da atti di organizzazione adottati dal Direttore, in armonia con i principi indicati nello Statuto e nel presente regolamento, avuto anche riguardo ai criteri di cui ai vigenti CC.C.N.L. applicati.

Art. 13 – Collaborazioni esterne

Al fine del perseguimento del criterio di economicità della spesa, l’A.S.P. svolge i propri compiti istituzionali avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture e del personale preposto; può, tuttavia, derogare a tale principio, conferendo incarichi di collaborazioni esterne, a condizione che l’incarico richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente o che l’incarico stesso implichi lo svolgimento di attività dirette a perseguire esigenze di carattere episodico e straordinario o che l’incarico stesso non possa esser e svolto da personale interno per mancanza di idonee professionalità o vacanza del posto previsto nella dotazione organica.
Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti a soggetti che risultino in possesso di specifica e documentata professionalità. La professionalità deve essere documentata in riferimento al possesso di:
a) titoli di studio o specializzazione;
b) attività professionale svolta.
Qualora l’incarico concerne l’espletamento di attività per il cui esercizio sia richiesta l’iscrizione ad Albo Professionale, l’affidamento dell’incarico è subordinata al possesso di detto requisito. Il trattamento economico degli incaricati è stabilito nel relativo disciplinare d’incarico.

Art. 14 – Gestione delle risorse umane

L’A.S.P. riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della propria azione, la quale deve necessariamente concretizzarsi in una costante gestione del personale e dello sviluppo qualitativo delle professionalità, anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo professionale dei dipendenti.
L’attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della collaborazione per i risultati dell’attività lavorativa.
Nella gestione delle risorse umane, l’A.S.P. si attiene ai principi fissati dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 – Disciplina del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’A.S.P. è disciplinato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’A.S.P. osserva gli obblighi assunti con i contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalla Pubblica Amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro.
I dipendenti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dall’A.S.P.

Art. 16 – Funzioni del personale

Nel rispetto dei contenuti della figura professionale e del rapporto di gerarchia, ogni dipendente dell’A.S.P. – inquadrato in una categoria ed in una figura professionale secondo il vigente C.C.N.L. – è assegnato ad una posizione di lavoro, cui corrispondono specifici compiti e funzioni.
L’assegnazione alla posizione di lavoro deve rispettare i contenuti della categoria e della figura professionale di appartenenza. Tali contenuti identificano un’area di conoscenze e competenze teorico-pratiche necessarie per svolgere determinati compiti. L’assegnazione alla posizione di lavoro deve inoltre tener conto delle esigenze di funzionalità delle strutture, di efficacia e qualità dei servizi, di rispondenza ai bisogni degli utenti.
Per il principio di flessibilità e nel rispetto del contratto, la posizione può essere modificata tenuto conto delle effettive capacità professionali del dipendente. Il cambiamento di profilo professionale, nell’ambito della stessa categoria, è attuabile riscontrando il possesso o la capacità di acquisire la relativa professionalità.
Tra le funzioni ed i compiti riconducibili alla qualifica di appartenenza rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Il dipendente è tenuto a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria superiore, ovvero, occasionalmente e, ove possibile, con criteri di rotazione, compiti o mansioni riconducibili alla categoria immediatamente inferiore, se richiesto dal Direttore e senza che ciò costituisca titolo per l’assegnazione definitiva delle relative mansioni o comporti variazione del trattamento economico.
In qualsiasi momento, in relazione a nuove normative o al verificarsi di nuove o diverse esigenze organizzative, con provvedimento del Direttore possono essere apportate modifiche alle mansioni attribuite a ciascun dipendente.

Art. 17 – Dipendenza gerarchica

Il rapporto di dipendenza gerarchica implica l’autorità e la responsabilità di configurare un’organizzazione del lavoro che distingua i rispettivi ruoli, di assegnare il personale alle singole posizioni, di imprimerne mediante direttive l’orientamento dell’azione, di dar loro comunicazioni di servizio, di controllarne l’operato e di verificarne e valutarne le prestazioni.
Il rapporto gerarchico si esplica nell’ambito delle regole del rapporto d’impiego e del C.C.N.L., nel rispetto dei criteri di razionale organizzazione adottati dall’A.S.P.

Art. 18 – Fascicolo personale

Per ciascun dipendente è istituito il Fascicolo Personale, nel quale devono essere conservati tutti i documenti inerenti lo stato giuridico-economico e l’attività di servizio del singolo dipendente.
L’accesso al Fascicolo Personale è consentito esclusivamente al dipendente interessato (o suo delegato). Solo per l’assolvimento delle funzioni istituzionali e nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, può accedere al Fascicolo Personale il Direttore dell’A.S.P.

Art. 19 – Responsabilità del personale

Ciascun dipendente è direttamente responsabile delle funzioni affidategli, sotto i profili della qualità, dei tempi di esecuzione e dell’utilizzo delle risorse strumentali a sua disposizione e risponde direttamente della validità delle prestazioni rese.
Il dipendente svolge la sua attività lavorativa con autonomia realizzativa, compatibile con il metodo di lavoro e le esigenze della struttura in cui opera. Partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione dell’A.S.P., collaborando con gli altri dipendenti.
Il dipendente conforma la sua condotta ai doveri sanciti dall’Ordinamento giuridico, e in particolare, a quelli contenuti nei relativi CC.C.N.L. di comparto. Ha l’obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni del «Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione».
Il dipendente esegue le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni
che gli siano impartite dai superiori gerarchici. Se ritiene che la comunicazione di servizio sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza al soggetto che l’ha impartita, dichiarando le ragioni; se la comunicazione di servizio è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la comunicazione di servizio quando ciò sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Ferme restando le disposizioni attualmente vigenti in tema di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, la violazione da parte del dipendente dei doveri previsti dai commi precedenti comporta, a carico dello stesso, l’avvio del procedimento disciplinare con l’applicazione delle relative sanzioni.
La materia relativa ai procedimenti disciplinari è regolamentata dai vigenti CC.C.N.L. applicati.

Art. 20 – Requisiti e modalità di assunzione

Le assunzioni del personale si effettuano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva per ogni Comparto di appartenenza, entro i limiti della disponibilità della dotazione organica e di budget.
Le procedure di assunzione dell’A.S.P, avvengono con le seguenti modalità:
a) selezione pubblica volta all’accertamento della professionalità richiesta, secondo la disciplina dell’ art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 165/2001;
b) procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale da altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; tale procedura può essere integrata da selezione attitudinale.
c) avviamento degli iscritti dalle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per l’accesso ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
d) chiamata numerica tra gli iscritti nelle apposite liste per le assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge n. 68/1999, come previsto dall’art. 35, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere;
e) chiamata diretta nominativa, limitatamente alle categorie espressamente indicate nell’art. 35, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
f) chiamata nominativa o per selezione (nei casi di assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato) per la copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
g) selezione interna volta a favorire lo sviluppo professionale, previo accertamento della professionalità richiesta secondo la disciplina dei CC.C.N.L. applicati dall’A.S.P. – fino alla concorrenza di quella percentuale di posti disponibili contrattualmente indicata e recepita in sede di contrattazione decentrata – fermo restando il rispetto degli specifici requisiti professionali di accesso ai singoli profili professionali.
Sono previste le seguenti tipologie di assunzione:
a) assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, part-time o in forma di telelavoro;
b) assunzione a tempo determinato: con le modalità e le limitazioni specifiche in materia, a tempo pieno, part-time o in forma di telelavoro;
c) collaborazioni di tipo professionale: per esigenze di servizio da assolvere con personale in possesso di specifici requisiti di studio e professionali;
d) contratto di lavoro temporaneo: per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o stagionale, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso modalità di reclutamento ordinario;
e) contratti di formazione lavoro: per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che contempli gli aspetti teorici e pratici della professione e adegui le capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

Art. 21 – Formazione

La formazione e l’aggiornamento professionale sono, nell’ambito della gestione del personale dell’A.S.P., finalizzate al miglioramento delle competenze, delle prestazioni e della motivazione del personale. L’individuazione dei fabbisogni formativi è condotta sulla base delle competenze individuali in ambito tecnico-professionale, gestionale-organizzativo e comportamentale-relazionale, e del grado di copertura degli stessi in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Art. 22 – Regime delle incompatibilità per l’esercizio di attività extraistituzionale

L’esercizio di attività extraistituzionale da parte del personale dipendente deve essere formalmente autorizzato, deve avvenire al di fuori del normale orario di servizio e non deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative dell’A.S.P.
In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraistituzionale da prestarsi in favore di soggetti – pubblici o privati – ai quali
nel corso dell’ultimo quinquennio siano stati affidati dall’A.S.P. appalti di lavori, di fornitura beni e prestazioni di servizi, anche a carattere non continuativo.
Nel valutare le richieste di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali, troveranno applicazione i seguenti criteri:
– al fine di evitare conflitti di interesse si deve valutare il tipo di attività che il dipendente chiede di svolgere, in relazione a quella istituzionalmente svolta dall’A.S.P.;
– in secondo luogo si deve aver riguardo alla modalità di prestazione della attività extraistituzionale, che deve essere tale da non pregiudicare lo svolgimento dell’attività in termini di orario ed impegno lavorativo;
– è valutata infine se l’attività richiesta costituisca esplicazione di specifiche competenze acquisite nell’ambito professionale o se viceversa possa concretizzare una occasione di arricchimento della professionalità utile anche all’A.S.P..
Sono esclusi da autorizzazione solo quegli incarichi il cui esercizio rientri tra i compiti e doveri di ufficio o ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale ricoperta dagli interessati; non è richiesta l’autorizzazione per:
a) le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti quale la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero;
b) la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato.
Le istanze rivolte ad ottenere l’autorizzazione debbono essere preventive all’incarico e devono contenere i seguenti elementi essenziali:
– oggetto della prestazione da svolgere;
– motivi della richiesta;
– i tempi di inizio e conclusione della prestazione;
– la sede di svolgimento della attività;
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore.
Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate, dal Direttore, per sopravvenute esigenze di servizio o per successive diverse valutazioni di natura organizzativa.

Art. 23 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento in materia di gestione del
personale, si fa rinvio al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai vigenti CC.C.N.L. applicati e alle ulteriori disposizioni contenute nello Statuto dell’Ente.

TITOLO IV
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)

Art. 24 – Organizzazione, scopi e funzioni dell’U.R.P.

E’ attivo presso la sede dell’A.S.P., in Massa Lubrense in Via Palma 1 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tale Ufficio ha il compito precipuo di fornire agli utenti ed alle persone interessate informazioni sull’attività istituzionale e sul funzionamento dell’Azienda nonché sulle prestazioni da questa erogate. Le attività di comunicazione pubblica sono finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative o regolamentari al fine di facilitarne l’applicazione;
b) illustrare le attività dell’Ente e il loro funzionamento;
c) garantire l’accesso ai servizi assistenziali dell’Ente, promovendone la conoscenza;
d) garantire il servizio all’utenza per i diritti di accesso e di partecipazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
e) garantire l’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) attivare ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici dei rapporti con l’utenza.
Deve inoltre raccogliere eventuali istanze e suggerimenti, operando in particolare per rendere effettiva la tutela dell’utente, con l’obiettivo di promuovere i processi volti a
verificare la qualità dei servizi ed il gradimento degli stessi. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico interagisce con il Piano Sociale di Zona e con i servizi sociali del Comune di Massa Lubrense.
Il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è individuato nella figura del Direttore dell’A.S.P. cui compete la gestione ed il coordinamento dell’attività dell’Ufficio.
Dal Responsabile dipende in via gerarchica e funzionale l’impiegato del ruolo amministrativo addetto all’Ufficio.

Art. 25 – Presentazione delle istanze

Le istanze, contestazioni o segnalazioni vanno trasmesse all’U.R.P. per iscritto mediante lettera debitamente sottoscritta e fatta pervenire a mezzo fax o tramite raccomandata a mano o A/R. Tutti i suddetti documenti devono essere protocollati presso lo stesso U.R.P. che, a tal fine, sarà munito di specifico registro cronologico. Per ogni documento scritto consegnato “brevi manu” l’U.R.P. rilascerà la relativa ricevuta.

Art. 26 – Istruttoria delle istanze e riscontri

Copia di ogni documento ricevuto dall’URP deve essere trasmessa il più sollecitamente possibile al Direttore per opportuna conoscenza. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, l’URP avvia l’istruttoria anche attivandosi affinchè si provveda ad eliminare le cause dell’eventuale disservizio o ad effettuare tutti quegli interventi che il caso richiede. A tal fine l’URP deve reperire tutte le informazioni e gli elementi necessari – anche acquisendo relazioni o pareri – per fornire adeguata risposta al richiedente.
Il preposto all’Ufficio provvede a dare tempestiva risposta scritta agli interessati, in ordine alle segnalazioni pervenute nel termine di trenta giorni dalla ricezione (a tal
fine farà fede la data di protocollazione). Per i casi di notevole complessità o di particolare delicatezza l’URP comunicherà all’interessato l’impossibilità di fornire risposta nel termine indicato a motivo del fatto che le risultanze dell’istruttoria non consentono la definizione della pratica. In tal caso decorrerà un termine di ulteriori trenta giorni necessari per un supplemento di istruttoria.
La risposta inviata all’utente è fornita in copia alle strutture interessate per l’adozione dei provvedimenti e delle misure necessarie.
Il preposto all’U.R.P. provvede ad attivare la procedura di riesame dell’istanza, qualora l’utente dichiari insoddisfacente la risposta ricevuta e produca elementi integrativi a sostegno della propria tesi.

TITOLO V
PROCEDURA DA ADOTTARE PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA

Art. 27 – Principi ispiratori

Gli interventi di assistenza e beneficenza sono attivati a favore dei minori dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età appartenenti a nuclei familiari incapienti e minori disabili.
Gli interventi di assistenza educativa sono attivati a favore di tutti i bambini in età di obbligo scolastico, compresi gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia.

Articolo 28 – Finalità

Sia gli interventi di assistenza e beneficenza sia gli interventi di assistenza educativa, sono ispirati all’art. 5 dello Statuto.

Articolo 29 – Soggetti assistibili

Vengono individuati come potenziali beneficiari degli interventi assistenziali disciplinati dal presente Regolamento, i bambini e ragazzi dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età, residenti nel comune di Massa Lubrense e nei comuni dell’ambito territoriale di appartenenza. Nel Bilancio di previsione annuale, verranno indicate le rispettive quote di spesa.
Sono destinatari degli interventi di assistenza e beneficenza diretta, i minori appartenenti a nuclei familiari incapienti.
Sono destinatari degli interventi di assistenza e beneficenza indiretta,i nuclei familiari in cui sono presenti minori assistibili.
Sono destinatari degli interventi di assistenza educativa, tutti i bambini e ragazzi in età di obbligo scolastico, compresi quelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia.
Nessuna discriminazione negli interventi assistenziali può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche.

Articolo 30 – Condizioni per l’assistibilità

Il parametro a cui far riferimento per l’eventuale erogazione delle prestazioni, è l’Indicatore della Situazione Economica (ISE). I massimali di reddito vengono fissati in:
€ 8.140,00 per nuclei familiari con 1 minore di età inferiore a 18 anni;
€ 8.682,00 per nuclei familiari con 2 minori di età inferiore a 18 anni;
€ 9.224,00 per nuclei familiari con 3 minori di età inferiore a 18 anni;
€ 9.767,00 per nuclei familiari con 4 minori e più di età inferiore a 18 anni.
Tutti i limiti reddituali dovranno essere aggiornati alla data del 1° gennaio di ciascun anno secondo l’indice I.S.T.A.T. dell’incremento del costo della vita per operai ed impiegati, con determina del Direttore dell’ASP.

Articolo 31 – Documentazione

Per l’accesso alle prestazione assistenziali occorre presentare la seguente documentazione:
– istanza presentata da uno dei genitori del minore o da chi esercita la patria potestà (Mod. A);
– certificato I.S.E.E. con scadenza successiva alla data della presentazione della domanda;
– per le richieste che presentano un reddito ISE pari a zero, attestazione comprovante la natura e /o i mezzi da cui trae sostentamento il proprio nucleo familiare (Mod. B).

Articolo 32 – Termini per la presentazione delle istanze

Le richieste per accedere alle prestazioni assistenziali possono essere presentate con cadenza bimestrale, da calcolarsi sulla data di presentazione delle stesse.

Articolo 33 – Determinazione delle prestazioni assistenziali

Gli interventi di assistenza diretta e indiretta vengono graduati nel seguente modo:
– € 125,00 per nuclei familiari in cui sia presente 1 minore assistibile di età inferiore a 18 anni;
– € 150,00 per nuclei familiari in cui siano presenti 2 minori assistibili di età inferiore a 18 anni;
– € 175,00 per nuclei familiari in cui siano presenti 3 minori assistibili di età inferiore a 18 anni;
– € 200,00 per nuclei familiari in cui siano presenti 4 o più minori assistibili di età inferiore ai 18 anni.
Nei casi in cui la spesa occorrente per finanziare l’acquisto dei beni e/o servizi richiesti, superi l’importo del contributo spettante, il Presidente, in via del tutto eccezionale, può autorizzare il Direttore alla copertura dell’intera spesa. In questo caso, l’assistito si impegnerà a non presentare nuove istanze di assistenza fino alla copertura totale del contributo ricevuto. Sia la richiesta, che il relativo nulla osta del Presidente dell’ASP, dovranno essere indicate nel modello “A”.

Articolo 34 – Interventi di assistenza diretta e indiretta – La procedura

1. Il richiedente l’intervento di assistenza dovrà presentare apposita istanza presso la segreteria dell’Ente (Mod. A ed eventuale Mod. B);
2. successivamente il Direttore:
– verifica il rispetto dei parametri per l’accesso alle prestazioni assistenziali;
– predispone apposita determina in cui dovrà essere indicato: l’ammontare della spesa da impegnare, l’indicazione specifica dei beni e/o servizi richiesti, il nome della ditta fornitrice;
– predispone il mandato di pagamento intestato al richiedente l’intervento di assistenza.
A garanzia che i fondi erogati per le prestazioni assistenziali siano effettivamente utilizzati per il raggiungimento dei fini statutari, è fatto obbligo al richiedente di presentare, a giustificazione del contributo economico ricevuto, una fattura intestata a suo nome emessa dalla ditta che ha fornito i beni e/o servizi. In assenza del predetto documento fiscale giustificativo, il richiedente non potrà presentare successive istanze di assistenza.

Articolo 35 – Interventi per i minori disabili – La procedura

A favore di questa particolare categoria protetta, e in perfetta armonia col dettato statutario, questo Ente col presente articolo si impegna a:
1. promuovere iniziative di supporto educativo e culturale soprattutto sostenendo quelle programmate dalle istituzioni scolastiche;
2. attivare interventi di assistenza diretta in particolare:
– acquisto di sussidi didattici e attrezzature scolastiche;
– acquisto computer, periferiche, e attrezzature informatiche varie;
– acquisto di presidi sanitari e medicinali;
– costi connessi a visite mediche specialistiche;
– costi di trasporto necessari per il raggiungimento di strutture sanitarie nazionali e/o estere e verso centri di riabilitazione;
– costi connessi all’acquisto di beni o all’erogazione di servizi che possono migliorare in qualche modo la qualità di vita dei minori disabili;
3. porre in essere interventi di assistenza indiretta a sostegno del nucleo familiare del minore disabile;
4. approntare i mezzi e l’ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di disagio giovanile.
Per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al presente articolo, si prescinde dalla valutazione del reddito familiare. Per la determinazione dell’ammontare delle prestazioni assistenziali trova applicazione l’art. 33 del presente Regolamento, mentre per quanto riguarda la procedura da seguire per l’erogazione dell’intervento si fa riferimento all’art. 34 sempre del presente Regolamento. Ad integrazione della documentazione richiesta dagli articoli di cui al comma precedente, il richiedente dovrà
produrre specifica attestazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica che attesti la disabilità del minore.

Articolo 36 – Compensazione tra le somme impegnate e quelle erogate

In relazione agli interventi di cui agli art. 34 e 35 del presente Regolamento, le eventuali differenze in più o in meno (arrotondate all’euro) che si dovessero determinare tra l’importo previsto e quello effettivamente erogato, verranno sottratte o aggiunte all’importo del successivo intervento di assistenza.

Articolo 37 – Interventi di Assistenza educativa – La procedura

Gli interventi di assistenza educativa sono attuati d’intesa con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche e attengono specificamente al sostegno per l’attuazione dell’arricchimento dell’offerta formativa.
Essi consistono essenzialmente in:
1. contributi perequativi atti a sostenere la progettualità della singola scuola, così come definita nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
2. fornitura di sussidi e materiali didattici;
3. promozione di iniziative di supporto educativo e culturale;
4. prevenzione dei fenomeni del disagio giovanile.
Le richieste di intervento saranno avanzate dai Dirigenti Scolastici.
Le prestazioni di cui ai commi precedenti, sono vincolate alle procedure di cui all’art. 12 della legge 241/90 che recita testualmente: “…la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi…”. “…L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1…”.
L’attuazione di questi principi si concretizza in un flusso di informazioni reciproche che, nel rispetto dei tempi dei diversi adempimenti, si può così riassumere:
1. ad inizio anno scolastico, la scuola nella revisione del proprio Piano dell’Offerta Formativa Triennale, definisce i progetti e le ipotesi di arricchimento, previa concertazione con l’ASP per quanto di sua competenza;
2. i progetti, completi del piano finanziario, evidenzieranno la quota che l’ASP intende erogare alla istituzione scolastica, nei limiti precedentemente concertati;
3. ricevuto l’aggiornamento del P.O.F.T., entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Ente inserirà nella propria programmazione economica la previsione di spesa, che terrà conto delle priorità segnalate dalle scuole, da armonizzare alle effettive disponibilità finanziarie dell’Ente stesso;
4. l’Ente trasmette all’Istituzione scolastica l’attestazione di copertura finanziaria a carico del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
5. nell’ipotesi di trasferimento diretto di contributi monetari, il Dirigente scolastico definisce il programma economico entro la data imposta dal D.l. n. 44/01 e relative eventuali deroghe, iscrive in bilancio al capitolo contributo di Enti la cifra disponibile, comunicando all’ASP l’avvenuto accertamento;
6. nell’ipotesi in cui l’Ente provveda ad acquistare direttamente i beni oggetto dell’intervento di assistenza educativa, il Dirigente iscriverà i suddetti beni nell’inventario dell’Istituzione scolastica sotto la voce donazione;
7. a conclusione del procedimento la scuola presenterà la dovuta rendicontazione che consisterà in una relazione sull’attività o sul progetto realizzato, con la descrizione delle spese effettivamente sostenute, corredata dalle copie dei giustificativi di spesa, con l’apposizione della dichiarazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell’Istituzione scolastica;
8. è fatta salva all’Ente la possibilità di finanziare interventi di assistenza educativa straordinari anche oltre la data di predisposizione del P.O.F.T. In questo caso, il Dirigente scolastico provvederà ad effettuare l’aggiornamento dello stesso con l’inserimento del progetto finanziato.

Articolo 38 – Altri tipi di intervento

I destinatari degli interventi assistenziali di cui al presente Regolamento, indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare, possono avere accesso a servizi tesi a stimolare le personali potenzialità di sviluppo e ad assecondare un equilibrato processo di socializzazione. Detti servizi saranno gestiti direttamente da questa Istituzione o in convenzione con altri enti e/o associazioni.
La partecipazione a tali iniziative è in genere gratuita o prevede un contributo a carico dell’utente da disciplinare con apposito regolamento e/o convenzione.

Articolo 39 – Ratifica del Consiglio di amministrazione

Entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Direttore provvede a redigere un apposito documento riepilogativo degli interventi di assistenza e beneficenza posti in essere, da sottoporsi a ratifica mediante delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 40 – Massimali di costo

Il costo complessivo dei servizi offerti e delle prestazioni concesse, non potrà superare lo stanziamento fissato anno per anno dall’Ente nel Bilancio di previsione.

Articolo 41 – Rigetto dell’istanza di assistenza

Qualora la domanda di assistenza non possa essere accolta per reddito familiare eccessivo, assenza di minori in età inferiore ai 18 anni o per qualsiasi altro motivo, il Direttore definisce la pratica con specifica determina di rigetto. E’ ammessa da parte dell’interessato, istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all’organo che lo
ha emesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio dell’atto amministrativo. L’organo decisionale dovrà pronunciarsi sull’istanza di revisione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Articolo 42 – Tutela della privacy

Tutti gli atti amministrativi di cui al presente Regolamento saranno trattati secondo la legislazione vigente in materia di privacy. In particolare:
1. tutta la corrispondenza relativa all’attività di assistenza ricevuta e/o spedita verrà registrata dal Direttore in un apposito Protocollo riservato;
2. l’eventuale estrazione di copie della documentazione connessa all’attività di assistenza, depositata presso l’ufficio di segreteria, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell’ASP;
3. dalla copia della delibera da pubblicarsi all’albo pretorio di cui agli art. 9 e 10 del presente Regolamento, si ometteranno i nominativi dei richiedenti gli interventi di assistenza.

Articolo 43 – Controllo del contenuto delle dichiarazioni fornite

Questa Istituzione si riserva la possibilità di predisporre tutti i controlli eventualmente necessari per la verifica della veridicità della dichiarazioni fornite per accedere alle prestazioni assistenziali. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni riguardanti la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, potranno essere effettuare specifiche richieste di verifiche alla Guardia di Finanza.

TITOLO VI
REGISTRI AZIENDALI

Art. 44 – Registro Protocollo

Il registro protocollo, distinto in due parti, una per la corrispondenza in arrivo e l’altra per quella in partenza, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. All’inizio di ogni anno solare, pertanto, il registro protocollo e la relativa numerazione devono essere rinnovati.
Una volta chiuso, il registro protocollo viene conservato nell’archivio di deposito.
La finalità del registro protocollo è la registrazione del carteggio ufficiale in arrivo ed in partenza, anche se di iniziativa d’ufficio, con numero progressivo annuale, indipendentemente dalla materia trattata.
Il registro protocollo deve avere le seguenti caratteristiche: formato standard; una serie di pagine, numerate progressivamente e rilegate così da impedire la sostituzione di alcuna di esse; ogni pagina si compone di 10 finche orizzontali, allineate su entrambe le pagine di sinistra (arrivo) e di destra (partenza), le quali sono verticalmente
suddivise da tante colonne per quante sono le voci relative alla corrispondenza e indispensabili per la collocazione e ricerca degli atti.
In ciascuna finca orizzontale e sulla prima casella del foglio viene segnato un numero progressivo (numero di protocollo) ed a fianco registrato il documento, con l’indicazione, negli appositi spazi, della data (giorno, mese e anno) in cui avviene l’operazione di protocollo, dell’argomento, in estrema sintesi, del documento della data dello stesso, e del numero di protocollo di provenienza, e del mittente.
Sopra ogni atto registrato si appone un timbro in cui vanno riportati: l’intestazione dell’Ente, l’indicazione del numero progressivo corrispondente a quello assegnato nel registro a quel documento e la data di registrazione.
Il registro protocollo non deve contenere trasposizioni, aggiunte, eliminazioni o cancellature. Di queste risponde direttamente il Direttore.

Art. 45 – Registro dei verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione

E’ istituito il Registro dei verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione che dovrà indicare: il numero progressivo per ciascun anno solare; la data, il luogo e l’ora della riunione; l’argomento e il processo verbale.

Art. 46 – Registro delle Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

E’ istituito il Registro delle Deliberazioni poste in essere dal Consiglio di amministrazione. In detto registro, per ogni anno, dovranno essere annotati gli estremi di ogni atto deliberativo adottato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 47 – Registro delle Determine del Direttore

E’ istituito il Registro delle Determine del Direttore. In detto registro, per ogni anno, dovranno essere annotati gli estremi di ogni Determina adottata dal Direttore dell’A.S.P.

Art. 48 – Registro dell’Inventario

E’ istituito il Registro Inventario dei beni mobili ed immobili suddivisi tra beni che costituiscono il patrimonio indisponibile e beni facenti parte del Patrimonio disponibile.

Art. 49 – Registro del personale dipendente

E’ istituito il Registro del personale dipendente.

Art. 50 – Registro di raccolta dei Bilanci previsionali e Consuntivi

E’ istituito il Registro dei Bilanci previsionali e Consuntivi.